(massima n. 1)
L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha pił ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia pił idonea a svolgere tale, essenziale funzione.