(massima n. 1)
Il principio di ragionevolezza, in base al quale l'orario, di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilitā, caso per caso, della loro onerositā - che dipende dalla intensitā e dalla natura della prestazione ed č diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore. La valutazione in ordine al superamento, in concreto, del suddetto limite, spetta al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā se assistita da motivazione logica e sufficiente. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto in contrasto con il principio di ragionevolezza la prestazione di un autista di autotreni, impegnato, con brevi intervalli di attesa tra un' attivitā e l'altra, nel trasporto e nel carico e scarico della merce, con un orario di lavara di 16 ore al giorno per quattro giorni alla settimana).