(massima n. 2)
In tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di cui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, nonché dall'art. 4 del D.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa. Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttore dell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnica specialistica privo di personalità giuridica, con possibilità di designazione del relativo dirigente non solo tra il personale della PA. in possesso di elevata professionalità ma anche - a mezzo di contratto di diritto privato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001.