Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11835 del 21 maggio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.

(massima n. 2)

A differenza che nel settore privato, l'equivalenza delle mansioni si deve valutare esclusivamente alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita.

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