(massima n. 2)
Ai fini dell'art. 5, comma 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, come integrata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, la prova del reddito può essere data, oltre che con la documentazione prevista dalla norma stessa, con qualsiasi mezzo, compresa la presunzione. Di conseguenza, per «contestazione» — prevista dalla norma citata quale condizione per l'esperimento di ulteriori indagini — deve intendersi non la mera la negazione delle prove fornite da controparte, bensì la stessa negazione quando sia supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza.