(massima n. 1)
La prefissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in relazione alla quale le organizzazioni sindacali svolgono una funzione di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori, i quali, nell'esecuzione del cottimo, impegnano maggiori energie psicofisiche. Ne deriva che la scelta e l'attuazione dei mezzi di tutela di tali beni primari configurano esercizio di attività sindacale, con l'ulteriore conseguenza che costituisce condotta o comportamento antisindacale, suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970, l'irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori che — oltre il rendimento minimo contrattualmente previsto — si siano rifiutati di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali.