(massima n. 1)
La legittimità o meno di un accordo aziendale in tema di cottimo e di determinazione delle relative tariffe deve essere dal giudice del merito verificata mediante una compiuta analisi dell'accordo stesso in relazione ai parametri normativi stabiliti dagli artt. 2100 e 2101 c.c. ed alle disposizioni in materia della contrattazione collettiva nazionale di categoria, tenendo conto, quanto al problema delle conseguenze disciplinari del mancato rispetto dei ritmi di cottimo, che le sanzioni applicabili al lavoratore per tale condotta, configurabile come scarso rendimento, vanno ricercate nel codice disciplinare predisposto dal contratto collettivo di categoria, non occorrendo che esse siano predeterminate dall'accordo aziendale predetto. (Principio affermato in relazione all'accordo 4 marzo 1981 del quale l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva escluso l'idoneità a determinare la caducazione del regime di cottimo libero — ed all'art. 11 del C.C.N.L. del 1979 per le aziende metalmeccaniche).