(massima n. 1)
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 c.c., (recte: 155 c.c. - N.d.R.) cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalitą acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacitą del figlio (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attivitą lavorativa da parte di quegli.