(massima n. 1)
Nei procedimenti instaurati in base agli artt. 13 ss. della legge n. 689 del 1981 dall'Ispettorato del lavoro a carico dei datori di lavoro per l'inosservanza delle norme sull'assunzione — nei quali è necessario accertare incidentalmente (ancorché in modo sommario, date le caratteristiche dei procedimenti stessi) l'esistenza del rapporto di lavoro, implicando l'opposizione dell'interessato all'ingiunzione la contestazione da parte sua della suddetta esistenza — le dichiarazioni rese al riguardo dai lavoratori se costituiscono idonei elementi di impulso alle indagini ispettive che danno luogo all'ordinanza-ingiunzione non assumono, tuttavia, valore di prova in sede giudiziale — a prescindere dal giudizio di attendibilità riservato al giudice — configurandosi, nei confronti dei lavoratori stessi, una situazione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.