(massima n. 1)
Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova č legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacitā professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale č desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalitā. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all'epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all'insussistenza di precedenti penali).