(massima n. 1)
In tema di assunzione in prova, il contratto collettivo contiene la previsione generale che, successivamente, potrà trovare applicazione nei vari, personali contratti di assunzione di volta in volta intercorrenti tra lavoratori e datori di lavoro; pertanto la disciplina dettata dall'art. 2096 c.c. deve intendersi riferita al singolo contratto personale di assunzione in prova, non al contratto collettivo; ne consegue che il requisito della forma scritta non può ritenersi soddisfatto ove non risulti per iscritto il singolo contratto personale di assunzione, essendo del tutto ininfluente a tal fine il fatto che l'assunzione in prova sia prevista dal contratto collettivo di categoria.