(massima n. 2)
La sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall'art. 2110 c.c., trova applicazione anche durante il periodo di prova - in particolare ai fini dei computi relativi al superamento o meno di detto periodo -, non sussistendo ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione e, al contrario, dovendosi rilevare che durante il periodo di malattia il lavoratore non ha la possibilitā di dimostrare le sue capacitā né il datore di lavoro quella di accertarle. Invece il periodo di prova non č prorogabile in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, dato che in riferimento a tale evento non trova applicazione la norma di cui all'art. 2110, le cui tassative previsioni sottraggono taluni eventi impeditivi della prestazione di lavoro alla disciplina generale in materia di contratti e di recesso del datore di lavoro. (Nella specie, in relazione all'assunzione in prova di un operaio da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato, la sospensione per malattia - secondo la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte - aveva fatto risultare anteriore alla scadenza della prova il recesso intimato dal datore di lavoro, mentre la non prorogabilitā a causa della carcerazione preventiva delle prevista durata massima del rapporto in prova aveva reso irrilevante che al lavoratore - che comunque non avrebbe potuto riprendere servizio in tempo - non fosse stato accordato il previsto periodo minimo di prestazione effettiva contrattualmente previsto).