(massima n. 1)
L'art. 24 della legge n. 196 del 1997 che contiene norme tendenti all'equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, le indennitą di mobilitą e la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e per trattamento di fine rapporto a norma degli artt. 1 e 2 D.L.vo n. 80 del 1992 e art. 2 legge n. 297 del 1982, a tali fini equiparando al licenziamento o alle dimissioni la perdita dello stato di socio ad iniziativa, rispettivamente, della cooperativa o del socio ha efficacia retroattiva, come chiaramente desumibile dalle disposizioni che, in relazione ai vari tipi di prestazioni, precisano che i contributi versati anteriormente all'entrata in vigore della legge restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione dello ius superveniens, ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia a favore di lavoratori i cui rapporti erano cessati a causa della liquidazione coatta amministrativa di societą cooperative che cosģ come appare pacifico aveva versato i relativi contributi previdenziali).