(massima n. 1)
In tema di cooperative di produzione e lavoro, anche nel regime previgente alla legge 3 aprile 2001, n. 142, spetta al giudice di meritoverificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dovendo questo escludersi ove i soci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attivitą secondo le prescrizioni del contratto sociale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilitą di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa ed il socio, valorizzando la domanda di adesione del socio alla cooperativa, la sua partecipazione al capitale sociale ed all'attivitą sociale, nonché la rispondenza dell'attivitą lavorativa all'oggetto sociale).