(massima n. 1)
La qualità di amministratore di una società di capitali è cumulabile con quella di lavoratore dipendente della medesima società, allorquandosia individuabile — mediante una valutazione delle risultane istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione — la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente-amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno «schermo» per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato.