(massima n. 1)
Le valutazioni concernenti le «note di qualifica» con le quali il datore di lavoro (nella specie un istituto di credito) esprime un giudizio sintetico sul rendimento e le capacità professionali del lavoratore — le quali assumono rilevanza esterna quando si pongono in rapporto di strumentalità con atti di gestione del rapporto di lavoro, quali le promozioni — non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dalla contrattazione collettiva e, soprattutto, agli obblighi di correttezza e buona fede, con l'obbligo di motivare adeguatamente le note suddette al fine di consentire al giudice il sindacato in ordine all'eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione ovvero di motivi illeciti o irragionevoli, quali quelli non inerenti al dipendente nella sua specifica qualità di lavoratore