(massima n. 1)
I contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, sicché, non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 c.c., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale può modificare in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che, in riforma della sentenza pretorile, aveva rigettato la domanda dei ricorrenti, dipendenti della Azienda municipale igiene ambientale torinese — A.M.I.A.T. — in qualità di autisti di mezzi speciali, diretta ad ottenere un trattamento economico differenziato migliorativo rispetto agli autisti «normali», trattamento differenziato già goduto ai sensi del C.C.N.L., poi modificato sul punto da accordi aziendali che avevano innalzato l'inquadramento degli altri autisti).