(massima n. 1)
A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo spiega la propria operativitā nell'area della autonomia privata, per cui la regolamentazione ad esso applicabile č quella dettata per i contratti in generale, e non quella dei contratti collettivi; ne consegue che deve ammettersi la possibilitā che accordi collettivi vengano stipulati a tempo indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltā di recesso unilaterale, in quanto essa č rispondente all'esigenza di evitare la perpetuitā del vincolo obbligatorio anche in relazione ai contratti collettivi di diritto comune.