(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno biologico costituisce legittimo criterio di liquidazione equitativa quello della predeterminazione del valore di ogni singolo punto di invaliditā comprensivo del danno di svalutazione e degli interessi; infatti, allorquando avvenga in moneta attuale alla data della sentenza, la liquidazione di un debito di valore deve comprendere la svalutazione monetaria, mentre, per quanto concerne gli interessi cosiddetti compensativi che vengono riconosciuti per indennizzare il possibile ma non certo danno da ritardo, ben possono essere assorbiti dalla liquidazione effettuata alla stregua dei valori monetari attuali.