Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3414 del 7 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio cosiddetto «tabellare», la riduzione del valore del punto percentuale di invalidità operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all'età anagrafica (e, quindi, alle probabilità di vita), a quello che, in concreto, dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederà con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione.

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