(massima n. 2)
Il risarcimento del cosiddetto danno biologico (o alla salute) deve essere correlato al danno specifico della sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici, eliminati o ridotti e valutato, quando sia impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore la reintegrazione in forma specifica nella forma congeniale all'interesse non patrimoniale leso (ad esempio ricostituzione di un requisito somatico), in una prospettiva compensativa, per equivalente, del predetto pregiudizio non patrimoniale, determinabile equitativamente attraverso la personalizzazione (nel caso concreto) quantitativa (con aumenti o diminuzioni) e qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi di individuazione, per la generalitā delle persone fisiche, dell'equivalente patrimoniale del valore umano perduto.