(massima n. 1)
Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito; la valutazione in ordine alla sussistenza e all'ammontare di tale pregiudizio costituisce valutazione di merito, sottratta alla sindacabilitą in cassazione ove adeguatamente motivata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte di una documentazione attestante una cura per forma depressiva reattiva eseguita dai genitori della vittima di un incidente stradale, aveva ritenuto tale documentazione inidonea a provare il nesso causale, in quanto avente contenuto generico e non proveniente da uno specialista in psichiatria).