(massima n. 1)
In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita In ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere iure hereditatis Ne consegue che il giudice di merito deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente ancorata a criteri equitativi.