(massima n. 1)
Il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo. Inoltre, sia il danno biologico sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza.