(massima n. 1)
In caso di lesione dell'integritā fisica - nella specie conseguente ad un infortunio sul lavoro - che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, č configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entitā dipende non giā dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensė dall'intensitā della sofferenza provata; il diritto al risarcimento di tale danno č trasmissibile agli eredi. (Nella specie, il S.C. ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale, jure successionis, avendo - in base agli esiti della effettuata ctu medica - il lavoratore subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensitā tale da determinare, nella percezione dell'infortunato, un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell'estinzione della vita).