(massima n. 1)
La norma sul danno morale di cui all'art. 2059 c.c. (danno consequenziale, sģ, al danno biologico, ma da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell'agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori «integrali» di cui alla «Generalklausel» di cui all'art. 2043 del codice civile, e non ha, pertanto, natura indennitaria del pretium doloris, ma considera tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell'evento dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all'art. 2 della Carta fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.