(massima n. 1)
Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito, si verifica in coincidenza dell'evento dannoso; pertanto, č con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti od eventi successivi. Detta valutazione, anche se necessariamente effettuata con criteri equitativi e discrezionali, deve essere motivata tenendo conto della gravitā delle lesioni patite e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere congruo detto risarcimento.