(massima n. 1)
Se è vero che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2058, secondo comma, c.c., alle azioni intese a far valere un diritto reale (nella specie, un'azione di ripristino dello stato dei luoghi) sicché, a favore di chi ha agito per la tutela in forma specifica non può essere pronunziata decisione di condanna «per equivalente» — giacché la tutela del diritto reale è assoluta — è altresì vero che un tal tipo di pronuncia si rende però ammissibile allorché sia lo stesso attore «danneggiato» a chiedere la condanna per equivalente.