(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno, secondo un principio che trova applicazione anche in materia contrattuale, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché in forma specifica come domandato dall'attore (la valutazione di cui all'art. 2058, secondo comma, c.c. del pari essendo insindacabile in sede di legittimità risolvendosi in un giudizio di fatto). Tale facoltà si tramuta in dovere solamente quando la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, ai sensi della previsione di cui all'art. 2933, secondo comma, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare riferendosi esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, a tale stregua pertanto non invocabile (nemmeno in tempi di crisi edilizia) al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.