(massima n. 1)
L'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli, costituendo applicazione dell'istituto dell'assicuratore della responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c. per danni arrecati a terzi, è diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati — tali essendo quelli di cui all'art. 2054 c.c. —, non l'autoveicolo; ne deriva, pertanto, che il terzo trasportato a qualunque titolo — i cui danni alla persona, eventualmente subiti, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — beneficia della disciplina dell'assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiabile, sicché nei di lui confronti è ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto. (Nella specie il terzo trasportato aveva improvvisamente ed incautamente aperto lo sportello destro dell'auto, sulla quale viaggiava, provocando in tal modo lesioni al conducente di un motociclo che sopraggiungeva in fase di sorpasso dell'auto, arrestata sul lato sinistro della carreggiata).