(massima n. 1)
Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 990 del 1969, rientra anche l'istruttore del conducente munito del cosiddetto “foglio rosa”, giacché l'istruttore ha il potere ed il dovere di assistere l'allievo — conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l'istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato.