(massima n. 1)
Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c. Tale principio non subisce deroghe nell'ipotesi in cui ii vettore corresponsabile del sinistro sia anche il genitore e legale rappresentante del trasportato minorenne, ed abbia proposto la domanda di risarcimento in nome e per conto di quest'ultimo: in tale ipotesi, pertanto, l'eventuale concorso di colpa del genitore conducente del veicolo è inopponibile al minore trasportato su esso (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 141 del codice delle assicurazioni).