(massima n. 1)
L'art. 2054, comma quarto, c.c. nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili Ģin ogni casoģ dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalitā con l'evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilitā devono provare che il danno č dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilitā di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza.