(massima n. 2)
Per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2054, terzo comma, c.c., a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta «contro la sua volontà», richiedendosi, cioè, la esplicazione di un'attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva. La responsabilità del proprietario non può, pertanto, ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo, ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l'azione del ladro e la circolazione stessa. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui è stata ritenuta insufficiente, al fine indicato, la prova che il proprietario di un autotreno, lasciando il veicolo in sosta, avesse provveduto ad interrompere il circuito di avviamento ed a chiudere a chiave le portiere, essendo rimasto accertato che i ladri si erano impadroniti del veicolo dopo essere venuti in possesso delle relative chiavi a causa dell'imprudenza e della negligenza del proprietario medesimo, il quale le aveva riposte all'esterno della cabina di guida, in un posto agevolmente accessibile, secondo una consuetudine nota a più persone e conoscibile da altri occasionalmente).