(massima n. 1)
L'art. 2054 comma terzo c.c. prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui costituisce norma di eccezione e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica (art. 14 Preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati. Pertanto, nel caso di contratto di leasing automobilistico, il soggetto la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione obbligatoria e che non essendo considerato terzo è escluso, unitamente ai suoi discendenti, dai benefici dell'assicurazione ai sensi dell'art. 4 lett. a) eb) L. n. 990 del 1969 (disposizione non più in vigore per quanto riguarda i discendenti a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 188/1991 della Corte costituzionale) non è l'utilizzatore del veicolo, ma il proprietario concedente, non rilevando la effettiva disponibilità, con la conseguenza che soltanto il proprietario concedente va considerato quale responsabile in solido con il conduttore del veicolo dato in leasing e soggetto all'onere probatorio di cui al terzo comma del citato art. 2054, senza che le eventuali clausole del contratto di leasing automobilistico più favorevole al concedente, perché limitative della responsabilità di quest'ultimo, possano assumere validità nei confronti dei terzi, stante l'interesse pubblico che presiede la disciplina in esame.