(massima n. 1)
A norma dell'art. 2054, terzo comma, c.c., il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solido con il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova che tale circolazione č avvenuta contro la sua volontā), risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato anche quando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo o del veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l'evento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario o conducente dell'altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell'evento dannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura č quella stessa del concorso di condotta colposa del conducente del veicolo di proprietā del danneggiato, sia essa concretamente accertata o presunta in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., per cui il proprietario (nonché il conducente) dell'altro veicolo č tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorsodi colpa a lui attribuibile; salva l'azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di sua proprietā per il risarcimento della residua parte del danno.