(massima n. 1)
Nell'ipotesi di «tamponamento» di un veicolo cagionato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, si deve escludere la presunzione di pari responsabilitą posta dall'art. 2054 c.c., che č superata dalla colpa esclusiva del conducente del veicolo sopraggiunto, sul quale soltanto incombe l'onere della prova liberatoria, con la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati, in tutto o in parte, da cause a lui non imputabili.