(massima n. 1)
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi e, quindi, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in uguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni.