(massima n. 1)
La responsabilità per colpevole ritardo dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbligazione può essere fatta valere dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, per ottenere la cosiddetta «rivalutazione del massimale di polizza», nell'ambito dell'azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, mentre la domanda per mala gestio, nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo tale da arrecare pregiudizio all'assicurato, può essere fatta valere da quest'ultimo nell'ambito del diverso rapporto processuale instaurato con il suo assicuratore, eventualmente anche con chiamata in garanzia impropria. Consegue che il danneggiante assicurato non è legittimato ad impugnare la decisione che non accolga la domanda di risarcimento per colpevole inerzia proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che attiene ad un diverso rapporto processuale, mentre può impugnare la decisione relativa al suo rapporto processuale con l'assicuratore, ove instaurato, con cui sia stata dichiarata inammissibile o rigettata la sua domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore per mala gestio.