(massima n. 1)
Il minore che entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia accettato, con beneficio d'inventario, l'eredità già accettata dal padre di lui senza detto beneficio, non può dolersi che, nella vendita di beni appartenenti all'eredità, già compiuta dal padre in suo nome, non siano state osservate le forme previste dall'art. 747 c.p.c., e quelle, che ne costituiscono il presupposto, previste dall'art. 493 c.c., poiché tali norme sono dirette alla tutela dell'interesse dei creditori dell'eredità beneficiata, i quali hanno diritto a soddisfare i loro crediti sui beni ereditari con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede.