(massima n. 1)
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. L'utilizzabilità della presunzione postula pertanto l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, sicché il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze probatorie.