(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Fattispecie relativa al conducente di una grossa moto, investito da un'autovettura, il quale aveva parcheggiato il mezzo sul lato destro della carreggiata, si era portato sulla sinistra, così ingombrando la sede stradale, e aveva effettuato maldestramente un'operazione sul cavalletto della moto; la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato concorso di colpa del motociclista nella misura del 50%).