(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.