(massima n. 1)
Le condizioni per l'affidamento ed il mantenimento della prole, a seguito di nullitą del matrimonio concordatario pronunciata dal tribunale ecclesiastico e delibata in Italia, sono disciplinate dall'art. 155 c.c., atteso che l'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 - tuttora in vigore, anche a seguito dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense - dichiara applicabili le norme sul matrimonio putativo del codice civile anche nei casi in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullitą del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico. Detto richiamo, peraltro, comporta l'applicabilitą non solo della disciplina sostanziale, ma anche di quella processuale ad essa sottesa e quindi anche la possibilitą di ricorrere alle disposizioni sulla revisione delle condizioni della separazione contenute nel codice di rito negli articoli 710 e seguenti, a nulla rilevando, poi, che in occasione dell'eventuale giudizio di separazione, non sia stato adottato alcun provvedimento circa il mantenimento della prole.