(massima n. 1)
La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento.