(massima n. 1)
L'affermazione definitiva della responsabilità penale del conducente di un veicolo che abbia investito una persona, pur se non ha efficacia di giudicato nei confronti del proprietario del veicolo medesimo che non abbia partecipato al processo penale, e pur se quindi può essere dallo stesso contestata, costituisce però elemento di fatto idoneo a rafforzare la presunzione legale di responsabilità civile posta dal primo comma dell'art. 2054 c.c. a carico del conducente, in solido con il proprietario del veicolo, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.