(massima n. 1)
Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., come possibile fonte di responsabilitą, deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo e pertanto anche il veicolo sul quale sia in atto il compimento da parte del conducente di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non afferente alla circolazione la chiusura intempestiva dello sportello da parte del conducente, che aveva arrecato danno ad un soggetto intento a salire sul veicolo).