(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sè fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la presenza di un passeggero a bordo di un ciclomotore avesse avuto incidenza causale sul sinistro determinato dall'urto del veicolo contro una barriera protettiva a seguito dell'abbagliamento del conducente, in ragione del solo fatto che detta presenza fosse normativamente vietata).