(massima n. 1)
Nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento dei figli minori si sottrae sia alla volontà dei genitori, sia alle scelte dei figli medesimi (i quali non hanno veste di litisconsorti e non abbisognano delle nomina di un curatore speciale), e viene demandato alle decisioni del giudice del merito, il quale, in relazione alla finalità di tutelare in via preminente il loro interesse, ha la facoltà di assumere anche di ufficio mezzi di prova, nonché quella di sentirli direttamente, anche senza la presenza dei genitori, se ciò ritenga necessario od opportuno.