(massima n. 1)
L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilitą a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilitą dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).